IL CONGEDO PARENTALE

Come riportato sulla pagina del Dipartimento per le politiche della famiglia“ il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso ai lavoratori e alle lavoratrici per prendersi cura del proprio figlio nei suoi primi anni di vita”. Al congedo parentale è dedicato il Decreto Legislativo 151 del 26 marzo 2001, che disciplina i congedi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in relazione alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento.

In Italia i mesi di congedo parentale sono complessivamente dieci per entrambi i genitori. Dunque ogni genitore può, nei primi 12 anni di vita del bambino, assentarsi dal lavoro per un periodo di 10 mesi. Non vi è alcuna differenza tra congedo parentale materno e paterno. Entrambi i genitori possono farne richiesta, anche contemporaneamente.

Per quanto generalmente si tenda a pensare al congedo parentale per i soli figli nati, ciò non è vero. La legge tutela anche i casi di affidamento e adozione. Sotto quest’aspetto si calcolano i 12 anni d’età dal momento della presa in carico.

Che cos’è il congedo parentale per il padre

Sul congedo parentale o congedo di paternità, bisogna subito fare alcune distinzioni. Esistono infatti due tipologie distinte di congedi.

Il primo è il congedo di paternità obbligatorio per il padre, del quale troviamo riferimento nel D.Lgs. 151/2001 all’articolo 27 bis. Questo è un congedo, come detto, obbligatorio della durata di 10 giorni e rivolto solo al padre del neonato. 

Può essere richiesto, anche in maniera frazionata, a partire dai due mesi dalla nascita presunta del bambino e fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Possono usufruirne sia i lavoratori privati che quelli pubblici, anche per bambini adottivi o in affidamento.

Il congedo obbligatorio per il padre, non va confuso con il congedo facoltativo. In questo caso il congedo può spettare sia al papà sia alla mamma e si applica anche a lavoratori dipendenti o pubblici. 

Si tratta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che può essere richiesto, in linea generale, fino al compimento del 12° anno di vita del bambino.

Pertanto, quando si parla di permesso parentale per il padre, è bene, come prima cosa, distinguere tra il congedo obbligatorio e il facoltativo. Si tratta di due congedi ben distinti, i quali differiscono per durata e indennità prevista.

Quanto dura il congedo di paternità 

Il congedo di paternità obbligatorio ha una durata di 10 giorni. È possibile farne richiesta utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS.

Più in dettaglio, il lavoratore può farne richiesta a partire dai due mesi antecedenti alla presunta nascita del bambino e continuare a richiederlo fino al compimento dei cinque mesi del neonato. 

Il congedo di paternità obbligatorio può anche essere richiesto in concomitanza con il congedo di maternità.

È importante evidenziare che il padre può anche fruire del congedo di paternità frazionato a giorni, ma non a ore, decidendo così con maggiore libertà quando stare più vicino alla famiglia. 

Anche nel doloroso caso di morte perinatale del figlio, il lavoratore non perde il diritto al congedo.

Inoltre, i 10 giorni di congedo parentale obbligatorio vengono raddoppiati (20) in caso di parto multiplo. 

Infine, la legge ha stabilito che non vi è incompatibilità tra il congedo parentale obbligatorio e il congedo parentale alternativo (o facoltativo): l’importante è che la fruizione di questi non avvenga negli stessi giorni.

Come funziona il congedo di paternità 

Vediamo ora come funziona nella pratica il congedo di paternità. Come già detto, il prerequisito per usufruirne è che il padre sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente. 

Data questa condizione, il lavoratore è tenuto a comunicare all’azienda il periodo (o i periodi) in cui intende fruire del periodo obbligatorio di astensione dal lavoro.

La legge prevede che il lavoratore faccia richiesta di congedo di paternità con almeno cinque giorni di anticipo, così che l’azienda possa riorganizzare i turni di lavoro, i compiti e le mansioni da svolgere. 

Se il lavoratore desidera godere del congedo proprio nei giorni della nascita del bambino, può fare richiesta basandosi sulla presunta data del parto. 

La richiesta deve quindi pervenire prima al datore in forma scritta, ed è ammessa la comunicazione via piattaforme HR per la gestione delle ferie dei dipendenti. 

Successivamente, se è previsto che sia l’INPS a pagare l’indennizzo direttamente al lavoratore, allora bisogna anche presentare la domanda all’ente. Questa può essere presentata mediante  

  • I servizi telematici dell’INPS 
  • Contattando l’ente al numero verde 
  • Affidandosi ad un patronato 

Per quanto concerne la retribuzione, il congedo di paternità obbligatorio prevede un’indennità giornaliera totale, pari al 100% della retribuzione normalmente spettante al lavoratore. Si precisa che bisogna computare e quindi retribuire solo le sole giornate lavorative.

In ultimo, ma non per ordine d’importanza, è bene evidenziare che lo Stato Italiano dà grande importanza al tema della conciliazione vita-lavoro, ed è in tale contesto che si collocano le pesanti sanzioni introdotte e stabilite dal D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105, cui rischia di incorrere il datore che impedisce al genitore di usufruire dei congedi. 

Le sanzioni, a seconda della gravità dell’evento, prevedono una sanzione amministrativa da 516,00 € a 2.582,00 €

Novità 2024 sul congedo parentale per il padre 

La buona notizia sul permesso parentale per il padre è che anche per il 2024 tutte le regole in vigore e finora riportate, restano valide. 

Il genitore ha quindi l’obbligo di astenersi dal lavoro in maniera continuata o frazionata per un totale di 10 giorni interamente retribuiti.

Inoltre, dal mese di agosto 2022, i 10 giorni previsti diventano 20 in caso di parto plurimo, e anche questa novità risulta confermata per tutto il 2024.

Concedere 10 giorni retribuiti al padre è stata una novità stabilita dalla direttiva UE 2019/1158, e prontamente accolta dall’Italia che si è dimostrata particolarmente attenta nel garantire strumenti adeguati a sostegno della genitorialità.

Tuttavia, se nessuna sostanziale novità è stata introdotta sul congedo parentale per i papà, l’ultima legge di bilancio ha introdotto novità sul congedo parentale facoltativo.

Il congedo, come accennato in precedenza, può essere richiesto da entrambi i genitori per prendersi cura del bambino fino al compimento del quindicesimo anno di vita.

In merito, è stato previsto per il 2024 un mese in più di congedo, portando quindi a 2 i mesi richiedibili dal padre o dalla madre, a condizione che il mese aggiuntivo sia fruito entro il compimento del sesto anno di vita del bambino o della bambina. 

Inoltre, è stata aumentata l’indennità prevista, che passa ora dal 30% all’80% del totale della retribuzione.

Dal 2025, il secondo mese di congedo parentale sarà invece coperto da una indennità pari al 60% della retribuzione. Resta del 30% l’indennizzo per i mesi successivi fino al raggiungimento del limite di 9 mesi.

I restanti periodi di congedo parentale non sono indennizzati, fino al raggiungimento del limite di 10 o 11 mesi (se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro in modo continuativo o frazionato per un periodo non inferiore a tre mesi).

Solo nel caso in cui il genitore abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione obbligatoria, anche i mesi restanti sono indennizzabili al 30% della retribuzione. La cifra dell’indennizzo viene calcolata sulla base del compenso recepito il mese precedente l’inizio della fase di congedo parentale.